Art. 13. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta, vertente sulla discussione di una tesi scritta con contributi originali presentata dal candidato. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate secondo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo approvato dal senato accademico in data 28 giugno 1999.