Art. 13. Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.