Art. 13. Dipendente pubblico In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.