Art. 13. Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca dei dottorandi Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.