Art. 13. Obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro le date stabilite dal Collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.