Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta
   1.  Alle sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame,
la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito  e  ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni
di  cui  agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.