Art. 13. Prescrizioni da osservare per la prova scritta 1. Alle sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.