Art. 13 Posti non coperti 1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di Forza Armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per ciascuna immissione, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorita': a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza Armata non utilmente collocati nella graduatoria della precedente immissione di cui al presente bando; b) incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione; c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi degli idonei delle altre Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione culturale di cui al precedente art. 9. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze o esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalita' di cui all'allegato B (Marina Militare) al presente bando.