Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 23 giugno  2016,  con
avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e, se  idonei
e  non  appartenenti  al   Corpo,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
    a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.