Art. 13 Accertamenti attitudinali I candidati che superano la visita psico-fisica verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.