Art. 13 Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalita' definite dall'art. 17 del decreto ministeriale. 2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.