Art. 13 
 
 
    Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio 
 
 
    1. Il corso di formazione  dirigenziale  e  tirocinio  si  svolge
secondo le modalita' definite dall'art. 17 del decreto ministeriale. 
    2. Con il  successivo  decreto  del  Direttore  generale  di  cui
all'art. 17 comma 10  del DM,  verranno  stabilite  le  modalita'  di
scelta della sede di svolgimento  del  corso  di  formazione  secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  cui   all'art.   14   del   decreto
ministeriale, le norme che  i  candidati  sono  tenuti  ad  osservare
durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di
formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte  dei  candidati
stessi.