Art. 13 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  di  cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.