Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, alla competente Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, della universita' e ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 4. Il direttore generale delle risorse umane e finanziarie, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.