Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla  procedura
di selezione. 
    5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.