Art. 13 Prova scritta 1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte: a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale. 2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR. 3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. 5. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta. 6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo. 11. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 12. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.