Art. 13 Presentazione al corso 1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza del corso, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e contenute nel regolamento interno per le Scuole allievi carabinieri. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. 3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 4. All'atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i vincitori dovranno consegnare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «D». I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio del corso. 6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualita' di «atleta» presso la Sezione sport invernali di Selva di Val Gardena (BZ) o presso il distaccamento di Auronzo di Cadore (BL).