Art. 13 Prove di efficienza fisica 1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto: a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16; b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio. 4. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), numeri 1) e 3), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle prove di efficienza fisica che consisteranno nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', con eventuale attribuzione di punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali. Tali punteggi incrementali saranno utili ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: a) esercizi obbligatori: 1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 2) piegamenti sulle braccia; 3) addominali; b) esercizi facoltativi: 1) corsa piana metri 2.000; 2) apnea dinamica. L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verra' stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti commi 3 e 4, il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 6. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle modalita' di cui al citato Allegato «H», sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verra' stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per l'impiego nella componente subacquea il candidato dovra' ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel medesimo Allegato «H». In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 7. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.