Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12 in ragione delle condizioni degli stessi al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 11, comma 12. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello. 7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative - sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in considerazione la documentazione: (3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso; (4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalita' e nei termini ivi indicati. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 11. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicate con l'avviso di cui al comma 12 dell'art. 11. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.