Art. 13 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
quelli  appartenenti  alla  polizia   di   Stato,   gia'   ricompresi
nell'aliquota di cui all'art. 9, comma 5, del  presente  bando,  sono
sottoposti  agli  accertamenti   attitudinali   da   parte   di   una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi alla
qualifica per cui concorre. Le prove,  condotte  dai  funzionari  del
ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e  questionari
e in un colloquio psico-attitudinale.  Il  candidato  e'  sottoposto,
altresi',  a  un'intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da   un
funzionario di Polizia in  possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.