Art. 13 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove  scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative. 
    2. Nella formazione della graduatoria sono applicate,  a  parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi  alle  prove  orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che
diano luogo alla preferenza  a  parita'  di  punteggio.  Tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
l'invio   della   domanda   di   partecipazione   al   concorso.   La
documentazione comprovante  il  possesso  degli  stessi  titoli  deve
essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di   ciascun
candidato, entro il giorno in cui hanno inizio  le  prove  orali,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.