Art. 13 
 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
 
    1. Le tracce delle  prove  scritte  sono  predisposte  a  livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione
nazionale di esperti nominata  con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, del  Decreto  Legislativo  e  dell'art.  5  del
Decreto Ministeriale, che  provvede  altresi',  almeno  sette  giorni
prima della somministrazione delle prove,  alla  pubblicazione  delle
relative griglie di  valutazione,  comuni  a  livello  nazionale  per
ciascuna procedura.  La  Commissione  nazionale  di  esperti  valida,
altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono  in  numero
pari a tre volte quello dei candidati  ammessi  alla  prova.  Ciascun
candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24  ore  prima
dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono
escluse dai successivi  sorteggi.  Per  la  valutazione  della  prova
orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione  di  cui
agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale.