Art. 13. Graduatoria finale 1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo. 2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche. 3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando.