Art. 14.

            Atti e documenti redatti in lingua straniera

    Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una   traduzione   in  lingua  italiana  che  deve  essere
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
    La  conformita'  dei  titoli potra' essere resa con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato 3).