Art. 14. Atti e documenti redatti in lingua straniera Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. La conformita' dei titoli potra' essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato 3).