Art. 14.

                     Trattamento dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione  della  selezione  e saranno trattati anche presso una banca
dati  automatizzata  pure successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto,  per  le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della
citata  legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.