Art. 14.
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  una  media  di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte,  purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
    3.  Per  la  prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.
I candidati   devono   conseguire   un  punteggio  non  inferiore  ai
trentacinque punti.
    4.  Per  la  prova  facoltativa  la commissione esaminatrice puo'
attribuire  fino  ad  un  punto  per  ciascuna  lingua  prescelta dal
candidato.
    5.  Il  risultato  definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria  e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei  titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti  ottenuti  nella  prova  orale  e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
    7.  Sono  dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati  nella  graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma 1.