Art. 14.
    Le  borse,  della  durata  massima  pari  a  quella  prevista per
l'intero   corso  di  dottorato,  sono  confermate  con  l'ammissione
all'anno  di  corso  successivo  del  borsista e vengono assegnate ai
cittadini  comunitari  utilmente  collocati  in  graduatoria,  previa
valutazione  comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
graduatoria   stessa.   L'importo   della   borsa  di  studio  e'  di
Euro 10.561,54  annui, al lordo delle ritenute a carico del borsista.
Tale importo sara' adeguato agli aumenti previsti dalla norma.
    Al  termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio  dei  docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di  corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento  del  corso. L'importo della borsa di studio e' elevato
del  50%  per  cento  in  proporzione  ed  in relazione ai consentiti
periodi  di  permanenza  all'estero  presso universita' o istituti di
ricerca.
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  legata  ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le  disposizioni  in  materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    Le  borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero,  l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi
abbia  usufruito  di  una  borsa  di studio per un corso di dottorato
anche  per  un  solo  anno  o  frazione di esso, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  n. 476/1984,  «Il  pubblico
dipendente  ammesso  ai  corsi di dottorato di ricerca e' collocato a
domanda  in  congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza»;  nonche',  ai  sensi  dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre  2001,  n. 448  (legge  finanziaria  2002),  «In  caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo»;