Art. 14. Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai cittadini comunitari utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. L'importo della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 annui, al lordo delle ritenute a carico del borsista. Tale importo sara' adeguato agli aumenti previsti dalla norma. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. L'importo della borsa di studio e' elevato del 50% per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984, «Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; nonche', ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo»;