Art. 14. Borse di studio di dottorato 1. Le borse di studio di dottorato di cui all'art. 1 del presente bando sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito predisposta dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 7 e 8. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine l'Ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione comprovante la situazione economica del candidato, qualora si verifichino le condizioni di cui sopra. 2. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali. Inoltre, al termine di ciascun anno di dottorato, il Politecnico eroghera' un importo integrativo della borsa di studio, pari ad euro 880,13 (al lordo degli oneri previdenziali) ai dottorandi ritenuti meritevoli a seguito di valutazione dell'attivita' svolta durante l'anno di studio. Tale valutazione sara' effettuata secondo criteri stabiliti dalla Scuola di dottorato. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Corso. 4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50 %, (vedi art. 12, comma 3).