Art. 14.
                    Revisione della prova scritta
   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera d).
   2.  Le  sottocommissioni  assegnano  ad ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella prova scritta
ricevono   comunicazione   del   voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
   6.  Gli  aspiranti  debbono  considerarsi  non  idonei  e, quindi,
esclusi dal concorso, se non ricevono:
    a) qualora non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la
convocazione  per  l'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica entro il 12 novembre 2008;
    b)  qualora  appartenenti  al  Corpo della guardia di finanza, la
convocazione per gli accertamenti attitudinali e la prova orale entro
il 19 dicembre 2008.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso  secondo  le  modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.