Art. 14. Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera d). 2. Le sottocommissioni assegnano ad ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi. 5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso. 6. Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi, esclusi dal concorso, se non ricevono: a) qualora non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la convocazione per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica entro il 12 novembre 2008; b) qualora appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la convocazione per gli accertamenti attitudinali e la prova orale entro il 19 dicembre 2008. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.