Art. 14 Graduatoria di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata in base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati: a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2; b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1; c) punteggio dell'accertamento "listening" della prova di lingua inglese: 1,5; d) punteggio dell'accertamento "reading" della prova di lingua inglese: 1,5. Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13. 2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. La graduatoria di merito sara' approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale. Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di merito. 4. Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Militare a convocare per la frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. 5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio aereo sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina. 6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).