Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata  in
base alla media dei punteggi  conseguiti  nelle  seguenti  prove,  ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati: 
      a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2; 
      b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1; 
      c)  punteggio  dell'accertamento  "listening"  della  prova  di
lingua inglese: 1,5; 
      d) punteggio dell'accertamento "reading" della prova di  lingua
inglese: 1,5. 
    Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto  l'eventuale  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13. 
    2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu'  giovane  d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    3. La graduatoria  di  merito  sara'  approvata  dalla  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  con  decreto  dirigenziale  e
pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  Serie  Speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e,  a  puro
titolo  informativo,   nel   sito   www.difesa.it/concorsi.   Saranno
dichiarati  vincitori  i  concorrenti  che,  nei  limiti  dei   posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito. 
    4. Il  Comando  dell'Accademia  Navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione Generale per il  Personale  Militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso di pilotaggio aereo  i  vincitori  del  concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti.  Se  alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,  decadenza  o  dimissione
degli ammessi, il Comando dell'Accademia  Navale  avra'  facolta'  di
procedere ad  altrettante  ammissioni  di  idonei  al  corso  secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data  di
inizio del corso stesso. 
    Coloro  che  non  riceveranno   alcuna   comunicazione   dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. 
    5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicata  nel
Foglio d'Ordini della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito del concorso potranno  essere  chieste
alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).