Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1.  La  prova  facoltativa  di  lingua  straniera,  solo  per   i
candidatiti  che  hanno  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda   di
partecipazione al concorso e che  hanno  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla prova orale di cui al precedente art. 13,  consistera'
in una prova scritta  in  non  piu'  di  una  lingua  scelta  tra  le
seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese,  la
russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I  candidati  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1,  comma  2,
lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la  lingua
tedesca. Il superamento  della  prova  scritta  (voto  minimo  18/30)
permettera' di sostenere la successiva prova orale  di  lingua.  Tali
prove si svolgeranno indicativamente a partire dal  22  luglio  2014,
con le modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato  allegato
A del bando. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera ed il calendario di convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 15 luglio 2014, nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari  alla  media  dei  voti  conseguiti
nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale.   A   detta   votazione
corrispondera',  per   ciascuna   lingua,   il   seguente   punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo articolo 16: 
      a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 
        1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
        2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
        3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
        4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
        5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
        6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. 
      b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 
        7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
        8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 
        9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 
        10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 
        11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 
        12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.