Art. 14 Graduatorie di merito 1. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente art. 12, commi 4 e 5 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2014 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente art. 12, comma 3) saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la "sospensione del giudizio" o che devono superare l'esame integrativo e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del: a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito per: 1) il liceo classico: i primi 54 (cinquantaquattro) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 106 (centosei) concorrenti idonei; b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" per: 1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti idonei; c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Militare Aeronautica "Giulio Douhet" per: 1) il liceo classico: i primi 22 (ventidue) concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi 28 (ventotto) concorrenti idonei. 3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli ammessi. 4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.