Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di
cui al precedente art. 12, commi  4  e  5  che  dovranno  documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre  2014  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con le modalita' e  dai  soggetti  indicati
nel precedente art. 12, comma  3)  saranno  iscritti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  a),  in
distinte  graduatorie  secondo  l'ordine  determinato   dalla   media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova  di  cultura  generale,
tutto diviso per il  coefficiente  1,2.  I  concorrenti  che  avranno
riportato la "sospensione del giudizio" o che devono superare l'esame
integrativo  e  che,  sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella
graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla
classe successiva, saranno  ammessi  con  riserva  e  convocati  alla
frequenza dei corsi presso le  Scuole  Militari  soltanto  dopo  aver
conseguito e immediatamente  comunicato  il  giudizio  definitivo  di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In  caso,  invece,
di esito negativo alla  valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi
saranno  esclusi  dal  concorso  per   difetto   del   requisito   di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   Militari
dell'Esercito per: 
        1)  il  liceo  classico:  i   primi   54   (cinquantaquattro)
concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 106  (centosei)  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola Navale Militare
"Francesco Morosini" per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  18  (diciotto)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi 50  (cinquanta)  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   Militare
Aeronautica "Giulio Douhet" per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  22  (ventidue)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi  28  (ventotto)  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e  pubblicate  nel  Giornale  Ufficiale  del
Ministero  della  Difesa.  Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie  Speciale,
e, a  puro  titolo  informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni  del   portale   dei   concorsi,   nonche'   nel   sito
www.persomil.difesa.it.