Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei  concorrenti  al  servizio  quale
maresciallo della Guardia di finanza  e'  accertata  da  parte  dalla
sottocommissione  indicata  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) uno o piu' test attitudinali, per  valutare  le  capacita'  di
ragionamento; 
    b) uno o piu' test di personalita' per acquisire  elementi  circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
    c) uno o  piu'  questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
    d)  un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali   periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'articolo
6, comma 1, lettera c),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui
attenersi per lo svolgimento  della  prova  e  la  valutazione  degli
aspiranti. 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale: 
    a) se non appartenenti al Corpo,  sono  ammessi  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica; 
    b) se appartenenti al Corpo,  sono  convocati  per  sostenere  la
prova orale, secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  con
l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.