Art. 14 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                 del candidato alle prove selettive 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  bando,  non   si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica    e    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e  13  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dalla procedura. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.