Art. 14 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. 3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.