Art. 14 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
                     e bilingue sloveno-italiano 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola  dell'infanzia
e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune  e  di
sostegno,  anche  avvalendosi   della   collaborazione   dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
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