Art. 14 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e
10  saranno  sottoposti,   dalla   commissione   per   l'accertamento
attitudinale a verifica  dell'idoneita'  attitudinale  tenendo  conto
degli esiti del colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica,  intesa  a  valutare  le  qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per  il  reclutamento  in
qualita' di ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale), 
secondo  le  modalita'  indicate   nella   «Direttiva   tecnica   per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinali  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  scuole
militari dell'Esercito» dello Stato maggiore dell'Esercito. 
    2. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    3. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari
saranno disponibili presso il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro
tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.