Art. 14 Prova orale 1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA; b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'inizio della prova stessa. 6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 7. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame nonche' scelgono i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva delle materie d'esame. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.