Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b). 2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 24 giugno 2019, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sempre sul predetto portale a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica; c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, solo per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica e per gli altri aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. 7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.