Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura,  fatta  salva
la  garanzia  della  visione  degli  atti,  la  cui  conoscenza   sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.