Art. 15.

                         Disposizioni finali

    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le
parti  non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica
la  disciplina  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
    Al  contrattista  si  applicano  le  disposizioni  di  legge,  le
normative  dell'Unione  europea,  il disciplinare delle assunzioni di
cui  al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo
di  lavoro  del compatto del personale delle Istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione vigente.
      Tiro Scalo 19 agosto 2003
                                              Il direttore: Cuomo