Art. 15. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative dell'Unione europea, il disciplinare delle assunzioni di cui al DPCNR n. 015450 del 14 gennaio 2000 e il Contratto collettivo di lavoro del compatto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente. Tiro Scalo 19 agosto 2003 Il direttore: Cuomo