Art. 15.
    1.  La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  e  quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente
della  Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica,   sotto   condizione   sospensiva  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
    2.   Nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria  e'  ammesso,  per  questioni  di  preferenza, ricorso al
presidente   della   Corte   dei   conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione   del   consiglio   di  presidenza,  con  provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.