Art. 15. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, DU/I, II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca, ecc.). A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai dottorati di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre all'importo della borsa, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Universita' di Catania. Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di studio possono beneficiare di contributi come sopra in ogni caso limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.