Art. 15.
    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente  iscritti  ad  altro  corso universitario (laurea,
DU/I,    II   livello,   scuole   di   specializzazione,   corsi   di
perfezionamento,  perfezionamento  all'estero  o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).
    A  nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  agli  iscritti ai
dottorati  di ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni  erogati  con  fondi  di  bilancio  dell'Universita'  di
Catania.
    Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  nei posti senza borsa di
studio  possono  beneficiare  di  contributi  come sopra in ogni caso
limitatamente allo svolgimento di attivita' di ricerca.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.