Art. 15.
                 Arruolamento e obblighi di servizio
    1.  Gli  allievi,  appena  compiuto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per il
compimento  del  corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno.
    2.  Gli  allievi  che  al  compimento  del  16° anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola
navale militare.
    3.  Gli  allievi  che  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica  al  servizio  militare non si trovino nelle condizioni volute
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta  motivata  del  Comandante  della  Scuola  navale.  In  caso
contrario,  potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli studi
nell'anno   scolastico   in  corso,  al  termine  del  quale  saranno
allontanati dalla Scuola.
    4.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
    5.  Durante  l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni
di  2ª  classe  ed  il trattamento economico e' quello previsto per i
militari  di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e successive modificazioni.