Art. 15.
                    Dipendente pubblico italiano
              1. Collocamento in congedo straordinario.
    In  caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di  studio, il pubblico dipendente italiano e' collocato a domanda in
congedo  straordinario  per  motivi  di  studio  senza assegni per il
periodo  di  durata  del  corso; in caso di ammissione senza borsa di
studio,  o  di  rinuncia a questa, conserva il trattamento economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto  di  lavoro. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini  della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e
di previdenza.
                    2. Ripetizione degli importi.
    Qualora,  dopo  il  conseguimento  del  dottorato  di ricerca, il
rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del  dipendente  nei  due  anni  successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.