Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di primo
accertamento   e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,  il
quale,  in  caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere  ammesso  a  visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti  di  cui all'articolo 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di
ammissione  alla visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione   di   non   idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate
successivamente sono ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica di primo accertamento.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 7, comma I, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
   6.  Il  candidato  risultato  assente  alla visita medica di primo
accertamento  o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso
dal concorso.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.