Art. 15. Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma. 2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'articolo 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento. 5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma I, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.