Art. 15 Svolgimento del corso 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonche' del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. 4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. 5. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2014, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di Comune di 2^ Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Navale; b) gli stessi saranno promossi Comuni di l^ Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di Complemento. 7. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comando Scuole della Marina Militare, ha facolta' di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. Gli Allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.