Art. 15 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione, sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato. 4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi dal concorso con decreto motivato.