Art. 15 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del decreto ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti. 2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. 5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, all'USR competente, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec). Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.