Art. 15 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono: a) per il contingente ordinario, nelle seguenti: 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero; b) per il contingente di mare, nelle seguenti: 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero; 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia. 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: =================================================== | Punteggio conseguito| Maggiorazione | +=====================+===========================+ | da 1 a 2 | 0,05 | +---------------------+---------------------------+ | da 2,5 a 3,5 | 0,10 | +---------------------+---------------------------+ | da 4 a 5 | 0,15 | +---------------------+---------------------------+ | da 5,5 a 6,5 | 0,20 | +---------------------+---------------------------+ | da 7 a 8 | 0,25 | +---------------------+---------------------------+ | da 8,5 a 9,5 | 0,30 | +---------------------+---------------------------+ | da 10 a 11 | 0,35 | +---------------------+---------------------------+ | da 11,5 a 12 | 0,40 | +---------------------+---------------------------+ 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse in data non successiva al 26 agosto 2019 non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 agosto 2019, tali candidate sono escluse dal concorso. 10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 26 agosto 2019 - del candidato che: a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.