Art. 15 Disposizioni transitorie e finali Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando. Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facolta' di annullare, sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.