Art. 15 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); c. il punteggio riportato nella prova orale; d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e. l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; f. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n. 2, b) n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito. 4. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.