Art. 15 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte  e  una
prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) in ciascuna prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto  della
navigazione;   ordinamento   dell'amministrazione   della    pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione
europea e di diritto internazionale.  Il  colloquio  comprende  anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta  dal
candidato tra l'inglese, il  francese,  lo  spagnolo  e  il  tedesco,
nonche' dell'informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della  conoscenza
dell'informatica e' diretto a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).